Il permesso di colloquio è un’autorizzazione per accedere al carcere e avere la possibilità di un colloquio con una persona in stato di detenzione.
Fino alla sentenza di I° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:
- dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;
- dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento;
- dal Tribunale e/o dalla Corte d’Assise durante la fase dibattimentale.
Dopo la sentenza di I° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto.
Il permesso di colloquio può essere:
- Permanente, quindi valido per più visite;
- Ordinario, quindi valido per una sola visita;
- Straordinario, quindi valido per una sola visita ma senza incidenza sul monte ore delle visite del detenuto.
I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
La cadenza dei colloqui (mensile, settimanale, giornaliero) e le modalità (orari, prescrizioni) dipendono dalla normativa applicata dagli istituti penitenziari, ai quali occorre rivolgersi per ottenere le relative informazioni. |