INFORMAZIONI GENERALI | La legalizzazione consiste nell’attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale ( Cancelliere o Notaio) che ha apposto la propria firma su un documento nonché dell’autenticità della stessa firma – La legalizzazione è richiesta per i documenti formati nello Stato Italiano e che devono valere all’estero e sono rilasciati secondo le varie competenze dal Procuratore o dal Sostituto, se i documenti riguardano gli atti giudiziari (conformità, certificati, verb.assev.giur. ecc.) e atti notarili nella cui circoscrizione si sono formati, mentre per tutti gli atti amministrativi (a firma del Sindaco – Ufficiale dello Stato Civile ecc.) la competenza spetta alla Prefettura. I paesi che hanno aderito e sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 hanno abolito la legalizzazione tradizionale degli atti pubblici stranieri per sostituirla con un’altra formalità più rigida detta “Apostille” che deve corrispondere rigorosamente ad un modello depositato nella stessa convenzione. Pertanto, se il documento deve essere usato in un paese aderente alla Convenzione dell’Aja l’attestazione sarà quella dell’Apostille, altrimenti continuerà per gli altri Stati esteri ad essere in vigore la formula della legalizzazione tradizionale. |
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